Per il Tribunale di Roma l’installazione di impianti di videosorveglianza non costituiscono innovazione e non ledono la privacy: le aree comuni non rappresentano luoghi di privata dimora.

È valida la delibera condominiale, anche senza unanimità, con cui i condomini decidono di sottoporre la zona garage a sorveglianza mediante l’installazione di un sistema di telecamere a circuito chiuso per prevenire ed evitare la commissione di reati.
Il sistema non lede il diritto alla privacy poiché le aree condominiali comuni, come il garage e i parcheggi, non rappresentano luoghi di privata dimora.

Lo conferma il Tribunale di Roma, quinta sezione civile, con la sentenza n. 17803/2015, adito da un condomino contro la decisione assembleare che aveva autorizzato l’apposizione dell’impianto di videosorveglianza.

Non sussiste la lesione della privacy lamentata dal ricorrente: infatti, come stabilito nella sentenza 44701/08 della Cassazione penale “l’area condominiale e il relativo ingresso non rientrano nei concetti di ‘domicilio’, ‘privata dimora’ né ‘appartenenza di essi’ ai quali si riferisce l’art. 614 c.p. (richiamato dall’art. 615 bis c.p.) nozioni che individuano una particolare relazione del soggetto con l’ambiente ove egli vive la sua vita privata, in modo da sottrarla ad ingerenze esterne indipendentemente dalla sua presenza: i luoghi sopra menzionati sono, in realtà, destinati all’uso di un numero indeterminato di soggetti e di conseguenza la tutela penalistica di cui all’art. 615 bis c.p. non si estende alle immagini eventualmente ivi riprese”.

Anche il Garante per la protezione dei dati personali, in apposita guida stilata a seguito della riforma del condominio, conferma che l’impianto a circuito chiuso, così come l’apposita webcam, che riprendono la zona parcheggio, i box auto o l’ingresso della casa, non sono soggetti alla normativa del codice privacy.

Neppure vale a convincere il giudice la circostanza che la delibera relativa all’installazione di sistemi di videosorveglianza non fosse stata assunta dall’unanimità dei condomini.
A seguito della legge 220/2012, infatti, è necessario che a favore si sia espressa la maggioranza dei presenti all’assemblea e che costoro rappresentino la metà dei millesimi non trattandosi di un’innovazione vietata.

Per il giudice capitolino “se il fine indicato dal Garante è quello di evitare la commissione di reati e se la giurisprudenza di legittimità esclude la configurabilità dell’illecito sulle parti comuni per la loro intrinseca natura, le parti comuni di un edificio ben possono essere oggetto di videosorveglianza”.

 

fonte: www.studiocataldi.it

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